L’aliquota IMU per l’anno 2020 è: 10,10 per mille per tutti gli immobili (ad esclusione dell’abitazione principale e pertinenze) ed aree edificabili
Non si versa l’IMU per l’abitazione principale e pertinenza (ad eccezione delle categorie “di lusso” A/1, A/8 E A/9 per le quali l’aliquota è del 6 per mille, detrazione € 200,00).
Aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Aliquota 1,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
Anche per l’anno 2020 si riduce del 50% la base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, a condizione che:
- Il contratto di comodato venga registrato all’Agenzia delle Entrate;
- Il proprietario possieda un solo immobile nel territorio italiano, e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
- Il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale (avere sia la residenza che la dimora abituale).
Il beneficio viene esteso anche nel caso in cui il comodante/proprietario, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
In ogni caso, non si deve trattare di immobili ricompresi nelle categorie “di lusso” A/1,A/8, A/9.
NELLA GENERAZIONE DEGLI F24 IL COMUNE DI CELLATICA NON SEMPRE HA POTUTO TENERE CONTO DELLA RIDUZIONE DEL 50% PER COMODATO GRATUITO NON ESSENDO IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE.
IMU Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta del 25%.
La vigente normativa prevede che l’IMU sia versata in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente. Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti posto a carico del contribuente, l’Amministrazione ha deciso di inviare i moduli di pagamento precompilato fermo restando che, in caso di mancato invio deli moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l’imposta dovuta effettuando il calcolo automatico.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
ACCONTO (50% del tributo dovuto): Scadenza 16 giugno 2020
SALDO (restante 50% del tributo dovuto): Scadenza 16 dicembre 2020
SOLUZIONE UNICA (100% del tributo dovuto): Scadenza 16 giugno 2020 (utilizzare entrambi i modelli F24).
Non sono previste sanzioni per i pagamenti pervenuti entro il 31 luglio 2020.
Il versamento delle imposte dovrà essere effettuato tramite F24 pagabile, senza alcuna commissione, presso qualsiasi sportello bancario e ufficio postale, anche tramite i servizi di home banking.
Il codice del Comune di Cellatica è C439.
I codici tributo da utilizzare per l’F24 sono i seguenti:
3912 IMU su abitazione principale e pertinenza (solo per Cat. A/1, A/8 e A/9)
3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale
3916 IMU per aree fabbricabili
3918 IMU per altri fabbricati
3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario lo Stato)
3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento Comune)
Nulla va versato se l'importo a debito annuale è pari o inferiore a € 3,00.
Si precisa che:
- la generazione degli F24 è avvenuta tenendo conto delle informazioni attualmente in possesso del Comune di Cellatica. Potrebbe verificarsi il caso in cui dette informazioni risultino errate o non aggiornate a causa della mancata dichiarazione/comunicazione da parte del contribuente;
- se il codice tributo indicato sul modello F24 fosse errato, spetta al contribuente sostituirlo con quello corretto utilizzando uno dei codici di cui sopra¡
- per le aree edificabili spetta al contribuente il versamento in autoliquidazione del Tributo sulla base delle aliquote sopra indicate, utilizzando come base imponibile il valore venale in comune commercio al 1' gennaiodell'anno di riferimento;
il presente invio NON VINCOLA il Comune a successive ed eventuali azioni di accertamento e/o liquidazione, ma costituisce una mera indicazione delle posizioni immobiliari registrate al catasto e/o dichiarate dal contribuente. Resta ferma la responsabilità del contribuente in merito a quanto dovuto.