Descrizione

TASI 2019 Le aliquote TASI per l’anno 2019 restano invariate:

  • 2 per mille indifferenziata per tutte le categorie di attività e tipologie di immobili soggette al tributo (comprese le aree edificabili);
  • 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come previsto dalla normativa in materia;
  • 1 per mille per gli immobili merce (immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita purché non locati), come previsto dalla normativa in materia.

Anche per l’anno 2019 si riduce del 50% la base imponibile IMU e TASI per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, a condizione che:

  • il contratto di comodato venga registrato all'Agenzia delle Entrate;
  • il proprietario possieda un solo immobile nel territorio italiano, e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale (avere sia la residenza che la dimora abituale).

Il beneficio viene esteso anche nel caso in cui il comodante/proprietario, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
In ogni caso, non si deve trattare di immobili ricompresi nelle categorie “di lusso” A/1, A/8, A/9.

A titolo esemplificativo si elencano i casi di NON applicabilità della riduzione:

  • se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
  • se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
  • se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
  • se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
  • se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
  • se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
ACCONTO (50% del tributo dovuto): Scadenza 17 giugno 2019
 SALDO (restante 50% del tributo dovuto): Scadenza 16 dicembre 2019
SOLUZIONE UNICA (100% del tributo dovuto): Scadenza 17 giugno 2019

 Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 pagabile, senza alcuna commissione, presso qualsiasi sportello bancario e ufficio postale, anche tramite i servizi di home banking.
Il codice del Comune di Cellatica è C439.
I codici tributo da utilizzare per l'F24 sono i seguenti:

3958 TASI su abitazione principale e pertinenze (solo per Cat. A/1, A/8 e A/9)
3959 TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 TASI per aree fabbricabili
3961 TASI per altri fabbricati
 
Nulla va versato se l’importo a debito annuale è pari o inferiore a € 3,00 per ciascun tributo.

Ufficio responsabile

Ufficio Finanziaria /Tributi

Piazza Martiri della Libertà, 9, Cellatica, Brescia, Lombardia, 25060, Italia

Telefono: 030.2526811 interno 5
Email: ragioneria@comune.cellatica.bs.it - tributi@comune.cellatica.bs.it
PEC: ragioneria@pec.comune.cellatica.bs.it - tributi@pec.comune.cellatica.bs.it

Licenza di distribuzione

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Pagina aggiornata il 17/03/2024