Una delle modifiche introdotte nel D.P.R. 151 del 01.08.2011 è l'introduzione dell'attività n. 73 dell'Allegato I:
- Attività 73.1.B : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con capienza tra 300 e 500 unità, ovvero superficie complessiva da 5000 a 6000 mq, (indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità).
- Attività 73.2.C : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con capienza superiore a 500 unità, ovvero superficie complessiva superiore a 6000 mq, (indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità).
E' necessario quindi verificare l'edificio nel suo complesso per accertare che non si ricada in una delle casistiche sopra riportate, di conseguenza quando si compila la Scheda 5 e si dichiara che l'attività non è a rischio incendio, non ci si deve limitare alla sola specifica attività oggetto della SCIA, che per le sue caratteristiche non raggiunge la soglia fissata per l'assoggettamento e, conseguentemente non risulta singolarmente tenuta agli adempimenti previsti dal decreto, ma bisogna verificare, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali già presenti nell'edificio che sono caratterizzate da comunione di strutture e/o sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti, così come definiti dal D.M. 7 agosto 2012.
Nel caso in cui nell'edificio o complesso edilizio siano presenti attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette, pertanto, ai relativi adempimenti, ma separate dal resto dell'edificio, con strutture di idonea resistenza al fuoco e con impianti e vie di esodo propri, le stesse non saranno considerate ai fini del computo dei parametri fissati per il punto n. 73; nel caso contrario le stesse attività saranno computate ai fini del raggiungimento delle soglie per l'assoggettabilità al punto n. 73.