Disposizioni in materia di convalida dei documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli (DOCO/MVV)
Il Ministero politiche agricole alimentari e forestali, con Dm 2 luglio 2013, ha recepito quanto previsto dalla normativa comunitaria (Regg. UE 436/2009 e 314/2102) in tema di documenti di accompagnamento, individuando un nuovo tipo di documento per il trasporto di vino sfuso e/o imbottigliato sul territorio nazionale e comunitario.
Tale documento è denominato MVV (v. allegato al DM 2 luglio 2013) e sostituirà dal 1° agosto 2013 l’attuale DOCO.
Solo per la circolazione di prodotto su territorio nazionale potranno essere comunque utilizzati i vecchi documenti (DOCO per vino sfuso o documenti come da DM 14/4/1999 per vino imbottigliato) fino all’emanazione di decreto relativo all’emissione del documento MVV in formato elettronico.
PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO MVV
Il documento deve essere predisposto in formato cartaceo in tre copie (una per il destinatario, una per lo speditore, una per il trasportatore) da parte:
a) dello speditore che dovrà indicare la numerazione secondo il seguente criterio MVV + Codice ICQRF (n. registro Repressione Frodi) + n. progressivo + anno.
Lo speditore dovrà far apporre dagli Uffici Comunali o dagli Uffici territoriali dell’ICRF territoriali apposita timbratura preventiva su tutti gli esemplari che predispone.
oppure
b) delle Tipografie autorizzate che forniranno documenti già dotati di numerazione che individua il codice MVV. In questo caso non è necessaria la timbratura preventiva da parte del Comune o ICQRF.
CONVALIDA DEL DOCUMENTO
I documenti MVV che scortano il prodotto sfuso devono essere convalidati attraverso uno dei seguenti sistemi:
a) timbratura successiva da parte degli Uffici Comunali o dagli Uffici territoriali dell’ICQRF (l’attuale sistema del “visto partire” dei DOCO”) entro e non oltre il 2° giorno lavorativo precedente quello previsto per la partenza. Sul documento vidimato dal Comune o ICQRF dovrà essere spuntato, nella casella 18, la dicitura “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto i)”;
b) Tramite PEC.
c) Tramite microfilmatura con le modalità già applicate per i DOCO.
Non è necessaria alcuna convalida per i documenti che scortano prodotti confezionati su territorio nazionale.
Per la convalida secondo le modalità del punto a):
Per tale funzione dovranno essere rispettati gli orari di apertura al pubblico degli uffici di seguito elencati: martedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:30.
Convalida secondo le modalità del punto b):
Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli in applicazione degli articoli 8, comma 4, e 14 del Decreto ministeriale 2 luglio 2013 - n. 1021 del 17 giugno 2014.
Dal 1 settembre 2015 è partita la convalida e trasmissione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli con la posta certificata elettronica. Il Ministero per le politiche agricole, ambientali e forestali ha emanato un decreto dirigenziale con le disposizioni per l’utilizzo della Pec ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti in applicazione degli articoli 8, comma 4, e 14 del decreto ministeriale 2 luglio 2013.
Il decreto definisce le regole di attuazione per convalidare i documenti cartacei con la Pec.
La nuova modalità è un'opzione per l’azienda che si aggiunge a quelle esistenti: sono mantenute le modalità di convalida previste nel decreto 2 luglio 2013.
Sul sito Internet del Mipaaf - www.politicheagricole.gov.it - alla sezione Controlli - Ispettorato centrale repressione frodi, si trova il decreto 1021 del 17 giugno 2014, con le “Disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli in applicazione degli articoli 8, comma 4, e 14 del Decreto ministeriale 2 luglio 2013” (testo accluso con i relativi allegati).
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi...
In sintesi, le operazioni necessarie per la convalida del documento Mvv mediante Pec sono le seguenti:
- creazione del messaggio per la richiesta di convalida del modello Mvv tramite Pec. In allegato al decreto sono riportati degli esempi di messaggio;
- spedizione del messaggio tramite la propria cassetta di posta elettronica certificata all’indirizzo Pec dell’Ufficio territoriale competente per il luogo di spedizione (gli indirizzi da utilizzare sono esclusivamente quelli riportati nell’ allegato al decreto);
- ricezione del messaggio di avvenuta consegna dell’ufficio territoriale dell’Icqrf competente per il luogo di spedizione;
- spunta/trascrizione nella casella 18 dell’Mvv della dicitura “Convalida: ex articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino; Vedasi messaggio Pec sul retro”;
- apposizione sul retro del modello Mvv del testo presente nel messaggio di avvenuta consegna;
- apposizione nella casella 18 dell’Mvv della data del messaggio di notifica e la firma del responsabile legale o di un suo delegato.
In allegato al decreto sono riportate le istruzioni per la convalida, le caselle Pec degli uffici territoriali dell’Icqrf, i codici univoci per la Pec, le note sul formato elettronico da utilizzare per la creazione del modello Mvv, le note per la scansione del documento Mvv cartaceo da inviare tramite Pec ed infine gli esempi per tutte le procedure suindicate.
- Circolare esplicativa DM 2 luglio 2013 "Documento di accompagnamento prodotti vitivinicoli" - Documenti di accompagnamento prodotti destinati all'esportazione - 13 marzo 2014
- Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 788 del 21 settembre 2015 (1.09 MB)
- Circolare relativa al Decreto prot. n. 788 del 21 settembre 2015 (82.5 KB)
- Decreto del Capo dipartimento Prot. n. 1021 del 17 giugno 2014 (244.15 KB)
- Allegato al decreto prot. n. 1021 del 17 giugno 2014 (1.31 MB)
- Esempi messagi convalida (455.46 KB)
- F.A.Q. (risposte a domande frequenti) aggiornate al 06/02/2015 (94.76 KB)
Convalida secondo le modalità del punto c):
fare riferimento alla normativa di legge.